(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 16 novembre 2022) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) ed in particolare l'art. 14, comma 11, che nel testo originario stabiliva per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, destinata ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo; Vista la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge di stabilita' 2020) ed in particolare l'art. 12, comma 3, con il quale e' stato modificato il richiamato art. 14, comma 11, della legge regionale 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di cui al medesimo art. 14, comma 11, si applicano solo con riferimento al periodo di imposta 2019 e non piu' anche con riferimento agli esercizi 2020 e 2021; Visto altresi' l'art. 12, comma 5, della richiamata legge regionale 24/2019 (Legge di stabilita' 2020) che con riferimento ai soli periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 ha modificato parzialmente la disciplina dell'agevolazione Irap introdotta dal citato art. 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) al fine di agevolarne l'accesso, favorendone l'applicazione anche laddove ricorressero fattispecie ed accordi contrattuali in origine non contemplati; Attesto che, dunque, solo con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del richiamato art. 12 della legge regionale 24/2019 (Legge di stabilita' 2020), prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, e' ridotta dell'1 per cento; Visto in particolare il comma 6 del richiamato art. 12 della legge regionale 24/2019, ai sensi del quale, sempre con riferimento ai periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti ammessi alla riduzione in parola non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore oppure, laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto piu' aderente alla propria attivita'; Visto il comma 7 del citato art. 12 della legge regionale 24/2019, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente; Visto il comma 9 del citato art. 12 della legge regionale 24/2019, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti soggetti e' concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attivita' del beneficiario di cui: - al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure - al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24 dicembre 2013), oppure - al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28 giugno 2014); Vista la legge regionale 5 agosto 2022 n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024) ed in particolare l'art. 12, commi 6 e ss., che ha modificato il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 24/2019, al fine di prorogare all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022 l'applicazione della riduzione di aliquota Irap cosi' come disciplinata per le annualita' 2020 e 2021 dal citato art. 12, commi 5 e ss. della legge regionale 24/2019; Visto il comma 8 del citato art. 12 della legge regionale 24/2019, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attivita' produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalita' per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5 del richiamato art. 12 della legge regionale 24/2019 ; Atteso che con proprio decreto di data 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. e' stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato»; Atteso che in ragione di quanto stabilito dal comma 8 del citato art. 12 della legge regionale 24/2019, con proprio decreto di data 6 novembre 2020, n. 153/Pres. si e' proceduto alla modifica del Regolamento originario di cui al citato proprio decreto n. 195/2019, al fine di adeguarlo al mutato quadro normativo introdotto dall'art. 12, commi 3 e ss. della citata legge regionale 24/2019; Attesa pertanto la necessita' di procedere nuovamente alla modifica del testo regolamentare di cui al proprio decreto n. 195/2019 al fine di adeguarlo alla modifica introdotta dal citato art. 12, commi 6 e ss. della legge regionale 13/2022, in forza della quale il regime agevolativo cosi' come disciplinato dall'art. 12, comma 5 e ss., della richiamata legge regionale 24/2019 (Legge di stabilita' 2020), originariamente contemplato per i soli esercizi in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, viene esteso anche al periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2022; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 14 ottobre 2022 che ha approvato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.»; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 14 ottobre 2022; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA