(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 16 novembre 2022) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2018,  n.  29  (Legge  di
stabilita' 2019) ed in particolare l'art. 14, comma 11, che nel testo
originario stabiliva per i periodi di imposta in corso all'1  gennaio
2019, 2020 e 2021 la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota Irap di
cui all'art. 16, commi 1 e  1-bis,  del  citato  decreto  legislativo
446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul
territorio regionale, destinata  ai  soggetti  passivi  Irap  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  ed  e),  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di
un'addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina dei  tributi  locali),  che,  alla  chiusura  del  periodo
d'imposta  considerato,  abbiano  sottoscritto  contratti  e  accordi
collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei  contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
dell' art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre  2014,  n.  183),  per
l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo  contrattuale
dei dipendenti  a  tempo  indeterminato,  stabilmente  impiegati  sul
territorio regionale, attraverso l'adozione di  iniziative  di  aiuto
sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale
ed educativo; 
  Vista  la  legge  regionale  27  dicembre  2019  n.  24  (Legge  di
stabilita' 2020) ed in particolare l'art. 12, comma 3, con  il  quale
e' stato modificato il richiamato art.  14,  comma  11,  della  legge
regionale 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di cui  al
medesimo art. 14, comma 11, si  applicano  solo  con  riferimento  al
periodo di imposta  2019  e  non  piu'  anche  con  riferimento  agli
esercizi 2020 e 2021; 
  Visto altresi' l'art. 12, comma 5, della richiamata legge regionale
24/2019 (Legge di  stabilita'  2020)  che  con  riferimento  ai  soli
periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021  ha  modificato
parzialmente la  disciplina  dell'agevolazione  Irap  introdotta  dal
citato art. 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018,  n.
29 (Legge di  stabilita'  2019)  al  fine  di  agevolarne  l'accesso,
favorendone l'applicazione anche laddove ricorressero fattispecie  ed
accordi contrattuali in origine non contemplati; 
  Attesto che, dunque, solo con riferimento ai periodi di imposta  in
corso all'1 gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del  richiamato
art. 12 della legge regionale 24/2019  (Legge  di  stabilita'  2020),
prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'art.  3,  comma  1,
lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n.  446   (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione  di  un'addizionale  regionale  a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali),
che, alla chiusura del periodo d'imposta  considerato,  applichino  o
sottoscrivano  contratti   collettivi   nazionali,   territoriali   o
aziendali di cui all'articolo 51 del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e  revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per  l'arricchimento
del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a
tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio  regionale,
da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di  aiuto  sociale,
individuale e familiare,  sotto  il  profilo  sanitario,  sociale  ed
educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e  1-bis,  del
citato decreto legislativo  446/1997,  applicabile  al  valore  della
produzione netta realizzato  sul  territorio  regionale,  e'  ridotta
dell'1 per cento; 
  Visto in particolare il comma 6 del richiamato art. 12 della  legge
regionale 24/2019, ai sensi del  quale,  sempre  con  riferimento  ai
periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi
in cui nei confronti dei soggetti ammessi alla  riduzione  in  parola
non  trovi  specifica  applicazione  alcuno  dei  vigenti   contratti
nazionali  o  territoriali  e  non  possano   i   medesimi   soggetti
sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi  di  rappresentanza
sindacale  interna,  gli  stessi  possono  fruire   dell'agevolazione
medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale  di
settore oppure, laddove non  ricorra  un  contratto  territoriale  di
settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto piu' aderente
alla propria attivita'; 
  Visto il comma 7 del citato art. 12 della legge regionale  24/2019,
il quale prevede che l'agevolazione si applica  ai  soggetti  passivi
che, nel corso del periodo d'imposta considerato,  abbiano  sostenuto
le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo per le  quali  sia
prevista la deducibilita' ai fini delle imposte sui  redditi  secondo
la normativa vigente; 
  Visto il comma 9 del citato art. 12 della legge regionale  24/2019,
ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti
soggetti e' concessa nel rispetto della normativa europea in  materia
di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attivita' del
beneficiario di cui: 
    - al regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure 
    - al regolamento (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24  dicembre  2013),
oppure 
    - al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno
2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28  giugno
2014); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2022 n. 13 (Legge di assestamento
del bilancio per gli anni 2022-2024) ed  in  particolare  l'art.  12,
commi 6 e ss., che ha modificato il comma 5 dell'art. 12 della  legge
regionale 24/2019, al fine di prorogare all'esercizio in corso al  1°
gennaio 2022 l'applicazione della riduzione di  aliquota  Irap  cosi'
come disciplinata per le annualita' 2020 e 2021 dal citato  art.  12,
commi 5 e ss. della legge regionale 24/2019; 
  Visto il comma 8 del citato art. 12 della legge regionale  24/2019,
il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta  regionale
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, su proposta dell'Assessore competente in  materia  di
finanze, di concerto con  gli  Assessori  competenti  in  materia  di
attivita' produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e  modalita'
per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma  5  del  richiamato
art. 12 della legge regionale 24/2019 ; 
  Atteso che  con  proprio  decreto  di  data  28  ottobre  2019,  n.
195/Pres. e' stato emanato  il  «Regolamento  concernente  criteri  e
modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota  dell'IRAP
di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della  legge  regionale  28
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) a favore dei soggetti
passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema
del benessere  organizzativo  contrattuale  dei  dipendenti  a  tempo
indeterminato»; 
  Atteso che in ragione di quanto stabilito dal comma  8  del  citato
art. 12 della legge regionale 24/2019, con proprio decreto di data  6
novembre 2020,  n.  153/Pres.  si  e'  proceduto  alla  modifica  del
Regolamento originario di cui al citato proprio decreto n.  195/2019,
al fine di adeguarlo al mutato quadro normativo introdotto  dall'art.
12, commi 3 e ss. della citata legge regionale 24/2019; 
  Attesa pertanto la necessita' di procedere nuovamente alla modifica
del testo regolamentare di cui al proprio decreto n. 195/2019 al fine
di adeguarlo alla modifica introdotta dal citato art. 12, commi  6  e
ss. della legge regionale 13/2022, in forza  della  quale  il  regime
agevolativo cosi' come disciplinato dall'art.  12,  comma  5  e  ss.,
della richiamata legge regionale 24/2019 (Legge di stabilita'  2020),
originariamente contemplato per  i  soli  esercizi  in  corso  al  1°
gennaio 2020 e 2021, viene esteso anche  al  periodo  di  imposta  in
corso all'1 gennaio 2022; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1530  del  14
ottobre 2022 che ha approvato il «Regolamento  recante  modifiche  al
Regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione  della
riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da  11  a
15, della legge regionale 28 dicembre 2018, 
  n. 29 (Legge di stabilita' 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a
10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita'
2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri  volti
all'arricchimento   del   sistema   del    benessere    organizzativo
contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto
del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.»; 
  Visto il testo del «Regolamento recante  modifiche  al  Regolamento
concernente criteri e modalita' per  l'applicazione  della  riduzione
dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a  15,  della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019)  e
di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre
2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), a favore dei soggetti passivi
IRAP che sostengono oneri volti  all'arricchimento  del  sistema  del
benessere  organizzativo  contrattuale   dei   dipendenti   a   tempo
indeterminato emanato con decreto del  Presidente  della  Regione  28
ottobre 2019, n. 195/Pres.» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1530  del  14
ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  recante  modifiche  al  Regolamento
concernente criteri e modalita' per  l'applicazione  della  riduzione
dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a  15,  della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019)  e
di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre
2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), a favore dei soggetti passivi
IRAP che sostengono oneri volti  all'arricchimento  del  sistema  del
benessere  organizzativo  contrattuale   dei   dipendenti   a   tempo
indeterminato emanato con decreto del  Presidente  della  Regione  28
ottobre 2019, n. 195/Pres.» nel testo allegato al presente decreto di
cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA